Regolamento Organico Area Acquaviva
DEFINIZIONE E SCOPI
Art. 1
Acquaviva è una Area di attività dell' Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) e pertanto si riconosce nel suo Statuto e nel suo Regolamento Organico.
Art. 2
Acquaviva coordina e promuove a livello nazionale le attività di CANOA, KAYAK,RAFTING, HYDROSPEED , SALVAMENTO FLUVIALE nell'ambito dell'UISP, stabilendo con un proprio regolamento specifico, norme tecniche sulla sicurezza e sulla formazione. Promuove inoltre tutti gli sport della pagaia e del fiume (Paddle & River Sport) che abbiano come caratteristica qualificante il rispetto dell'ambiente.
Art. 3
Acquaviva ha come scopi:
- contribuire alla diffusione delle attività ricreative, turistiche e di sport per tutti, legate all'ambiente fluviale, lacustre e marino, in un'ottica di rispetto, tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale secondo i presupposti enunciati nella “carta dei principi dello sport per tutti” sottoscritta da UISP, CSI, AICS, US ACLI, FITEL, UPTER S, ASI, il 12/12/2002;
- promuovere ed elaborare le proposte sportive di cui all'art. 2 rivolte, in particolare, ai diversamente abili nell'esercizio del fondamentale diritto della persona ad uno sviluppo individuale, di integrazione e solidarietà sociale;
- essere protagonista di lotta e di iniziativa per la conoscenza e salvaguardia dell'ambiente naturale; promuovere e/o partecipare ad iniziative finalizzate allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione delle norme sulla sicurezza;
- avanzare proposte allo Stato ed agli Enti Pubblici, partecipando attivamente alla vita degli organismi del decentramento democratico;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare l'esigenza di conoscenza e svago dei cittadini;
- sviluppare la collaborazione, informazione, scambi ed esperienze con altre associazioni sportive.
CONDIZIONI DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 4
Possono partecipare alle attività organizzate da Acquaviva le basi associative:
a) circoli, associazioni, gruppi di interesse, società sportive, Enti aventi finalità analoghe a d Acquaviva, purchè esprimano accettazione del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Organico dell'Unione Italiana Sport per Tutti ed assumano l'impegno di tesserare i propri soci all'UISP;
b) singoli cittadini tesserati UISP.
Art. 5
Le associazione costituite a livello nazionale per la diffusione, la promozione ed il coordinamento di uno o più Paddle & River Sport, possono stipulare con Acquaviva protocolli di intesa su singole attività, finalizzati alla massima integrazione delle diverse politiche di promozione ed avviamento agli sport del fiume e/o della pagaia, fatti nel rispetto della reciproca autonomia, ma vincolati alla accettazione del presente Regolamento, del Regolamento Tecnico della Formazione e Sicurezza, dello Statuto e del Regolamento Organico dell'UISP, e sottoscritti con l'impegno di tesserare i propri soci all'UISP.
Art. 6
L'affiliazione all'UISP delle società sportive, polisportive, circoli, cral, associazioni, centri di formazione fisico-sportiva, enti e gruppi di interesse é rilasciata dal competente organismo territoriale dell'UISP. La partecipazione ad un'attività specifica é subordinata all'accettazione delle normative relative. Per ciò che attiene affiliazione e tesseramento, si fa riferimento al Regolamento Organico dell'UISP.
L'accettazione della richiesta di affiliazione all'UISP deve essere comunicata, da parte dei Comitati Territoriali UISP, alla Area Nazionale Acquaviva ed alle rispettive Aree Regionali Acquaviva, se costituite, entro i 15 giorni successivi all'avvenuta affiliazione.
Art. 7
I cittadini possono individualmente iscriversi all'UISP, richiedendo la tessera annuale presso il comitato territoriale che ha giurisdizione sul domicilio del cittadino. I singoli cittadini partecipano alle attività organizzate dalla Area Acquaviva nell'osservanza del presente regolamento.
ANNO DI ATTIVITA'
L'anno sportivo di attività della Area Acquaviva decorre dal 1° ottobre al 30 settembre.
PARTECIPAZIONE E VITA DEMOCRATICA
Art. 9
La Area Acquaviva promuove la partecipazione dei soci all'elaborazione, gestione e realizzazione delle proprie attività e alla linea politica a partire dalle basi associative. In ogni istanza deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni politiche all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione anche pubblica di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.
Art. 10
Le riunioni degli organismi dirigenti possono essere effettuate anche per via telematica. Le decisioni degli organi dirigenti sono valide solo se assunte dalla maggioranza assoluta dei membri effettivamente in carica nei seguenti casi:
- approvazione dei bilanci;
- elezioni delle istanze esecutive;
- approvazione delle norme di convocazione e svolgimento delle assemblee;
- cooptazione o sostituzione dei suoi membri.
Art. 11
Le decisioni degli organismi dirigenti avvengono normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto quando lo richieda il 25% dei presenti.
Art. 12
I membri elettivi o cooptati nei consigli direttivi e nelle commissioni di lavoro della Area Acquaviva sono tenuti a partecipare alle riunioni degli stessi o a dare motivo della loro assenza. I membri assenti per tre volte consecutive sono dichiarati decaduti, con presa d'atto da parte del Consiglio.
LIVELLI ORGANIZZATIVI ED ORGANI DI DIREZIONE
Art. 13
La Area Acquaviva si articola in basi associative ed in due livelli di direzione politico-organizzativa:
- Aree Regionali;
- Area Nazionale.
Art. 14
In base ad esigenze specifiche possono essere costituite Aree e/o Coordinamenti di Area, con compiti di gestione delle attività, a livello territoriale e/o interterritoriale. La costituzione é determinata di concerto tra la Area Regionale (se é costituita) ed i rispettivi Comitati Regionali e Territoriali dell'UISP.
Art. 15
La base associativa é un centro permanente di vita associativa, a carattere volontario che non persegue fini di lucro.
Art. 16
Le basi associative soddisfano le esigenze associative perseguendo le finalità dichiarate dalla Area Acquaviva e organizzano le attività nel rispetto del seguente regolamento e del regolamento tecnico di formazione e sicurezza. Il circolo attraverso l'opera dei suoi organi dirige e controlla tutte le attività sociali.
Art. 17
Il Circolo deve rispettare le normative vigenti in tema di associazionismo sportivo, lo Statuto ed il Regolamento Organico dell'UISP.
Sono compiti del circolo:
- partecipare attivamente alla direzione dell'Area Acquaviva ed alla realizzazione del progetto associativo informando l'Area Acquaviva Regionale (se costituita) o Nazionale, anche per via telematica, sui programmi ed i calendari attività che sararanno così inseriti sulle pagine del sito www.acquaviva.org e sulle altre pubblicazioni curate da Acquaviva;
- sviluppare e diffondere la pratica delle attività;
- organizzare l'avviamento alle attività;
- dotarsi delle attrezzature necessarie alle attività e metterle a disposizione degli associati;
- curare la preparazione tecnica, ai vari livelli, dei propri soci, nel rispetto dei regolamenti tecnici dell'Area Acquaviva Nazionale.
Art. 18
Le assemblee regionali di Area Acquaviva si svolgono ogni anno e vengono convocate dal Consiglio Direttivo Regionale dell'Area se presente, o dal Coordinatore Nazionale dell'Area Acquaviva, di concerto con il Consiglio Regionale dell'UISP. Le assemblee sono elettive ogni 4 anni. L'Assemblea Regionale ha il compito di:
- discutere ed approvare, di concerto con il Comitato Regionale UISP, il programma di lavoro e di attività nell'ambito della linea di sviluppo dell'UISP e dell'Area Acquaviva;
- eleggere il Consiglio Direttivo Regionale di Area.
- Alle Assemblee elettive partecipano con diritto di voto i delegati delle basi associative eletti secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale di Area. Partecipano con diritto di parola oltre gli invitati, i consigli territoriali UISP della Regione. Tutte le basi associative possono inviare proposte da inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea, purché queste pervengano per iscritto al Consiglio Direttivo Regionale di Area almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.
Art. 19
Le Assemblee regionali straordinarie di Area possono essere convocate:
- dal Consiglio Direttivo Regionale di Lega, sentito il parere della Area Nazionale e di concerto con il Consiglio Direttivo Regionale dell'UISP;
- dal Consiglio Direttivo Nazionale di Area, sentito il parere del Consiglio Direttivo Regionale UISP.
Art. 20
Sono organi della Area Acquaviva Regionale:
- il Consiglio Direttivo;
- il Coordinatore Regionale di Area;
Art. 21
Il Consiglio Direttivo Regionale di Area é eletto ogni quattro anni dall'Assemblea di Area.
I compiti sono:
- concorrere ad elaborare e realizzare la linea ed il programma dell'Area Acquaviva, facendosi tramite tra i circoli e l'Area nazionale;
- convocare l'Assemblea di Area, di concerto con il Consiglio Direttivo UISP a pari livello;
- applicare le decisioni dell'Assemblea ed attuare il programma annuale;
- eleggere il Coordinatore regionale di Area;
- nominare le commissioni di lavoro e i loro responsabili;
- predisporre il bilancio di previsione annuale da presentare al competente Consiglio Direttivo dell'Unione, per verificare le compatibilità che permettano la formazione del bilancio dell'UISP;
- mantenere, nella propria disciplina, rapporti con altri Enti, Federazioni e associazioni sportive in accordo con i rispettivi comitati UISP e l'Area Acquaviva Nazionale;
- promuovere la formazione di quadri, animatori, istruttori, organizzatori, tecnici, giudici di gara in accordo con l'Area Acquaviva Nazionale e tramite i Centri di Formazione Nazionale individuati dal Regolamento tecnico della Formazione e Sicurezza.
Art. 22
Il Coordinatore Regionale di Area Acquaviva assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e delle strutture e convoca le riunioni dei medesimi.
Art. 23
L'Assemblea Nazionale elettiva di Area Acquaviva é convocata ogni 4 anni dal Consiglio Direttivo Nazionale di Area Acquaviva.
Suoi compiti sono:
- discutere, definire ed approvare la linea ed il programma di sviluppo delle discipline sul territorio nazionale;
- approvare il regolamento organico;
- eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Area Acquaviva.
Art. 24
Le Assemblee straordinarie di Area Acquaviva possono essere convocate:
- su richiesta di 1/3 dei Consigli direttivi regionali di Area Acquaviva, purchè rappresentino almeno 1/3 dei soci dell'UISP che svolgono l'attività in oggetto;
- dalla Giunta Esecutiva Nazionale dell'UISP.
Art. 25
Alle Assemblee Nazionali di Area Acquaviva partecipano con diritto di voto i delegati dei Circoli o i rappresentanti eletti dalle Assemblee Regionali, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale di Area Acquaviva e i membri della Giunta Esecutiva Nazionale dell'UISP. Partecipano con diritto di parola - oltre gli invitati - i Presidenti ed i Vicepresidenti dei Consigli Regionali dell'UISP ed i membri del Consiglio Direttivo Nazionale dell'UISP se non delegati al Congresso stesso.
Art. 26
Sono organi dell'Area Acquaviva Nazionale:
- il Consiglio Direttivo;
- il Coordinatore Nazionale di Area.
rt. 27
Il Consiglio Direttivo Nazionale di Area Acquaviva é eletto ogni 4 anni dall'Assemblea Nazionale di Area e ne fanno parte di diritto i coordinatori regionali di Area.
Suoi compiti sono:
- concorrere ad elaborare e realizzare la linea ed il programma dell'Area Acquaviva;
- convocare l'Assemblea Nazionale di Area Acquaviva, di concerto con la Conferenza Attività dell'UISP;
- eleggere il Coordinatore nazionale di Area;
- concretizzare gli indirizzi generali delle attività approvati dall'Assemblea di Area, formulando programmi tecnici e proposte di attività;
- redigere regolamenti tecnici ed interni di concerto con la Conferenza Attività dell'UISP;
- nominare i responsabili tecnici e i Centri nazionali di Formazione delle singole attività e discipline;
- mantenere rapporti con altri Enti, Federazioni e Associazioni sportive in accordo con gli organismi nazionali UISP;
- promuovere la formazione di quadri, animatori, istruttori, organizzatori, tecnici, giudici di gara stabilendo i relativi regolamenti e programmi di formazione e coordinare l'attività di concerto con la Conferenza Attività dell'UISP;
- approvare il piano di lavoro, il bilancio e il programma dell'Area;
- elaborare i calendari delle attività nazionali;
- nominare le commissioni di lavoro ed i loro responsabili;
Art. 28
Il Coordinatore Nazionale di Area assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e delle strutture e convoca le riunioni dei medesimi. Egli si fa garante della attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale d'Area Acquaviva. Il Coordinatore Nazionale può nominare un suo vicario, che lo coadiuvi e/o lo sostituisca in caso di impedimento o impegno diverso.